I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, come disposto dall’art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409 e dal D.L. 30 luglio 1999 n. 281 art.8, ad eccezione di quelli di seguito descritti, coperti da riservatezza:
• I documenti di carattere riservato, riguardante la politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data.
• I documenti contenente i dati “sensibili” di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
La consultazione dei documenti riservati anche prima della scadenza dei termini sopra indicati potrà essere concessa dal Ministro dell’Interno, previo parere del Direttore dell’Archivio di Stato e sentita la commissione per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio.